Le tasse da pagare sugli interessi del conto, degli investimenti, sulle plusvalenze, i dividendi e gli utili.
La tassazione delle plusvalenze va distinta tra plusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate, ma attenzione alle date di realizzo perché la riforma della tassazione del capital gain è stata fatta nel 2018. Stesso discorso per la tassazione di utili e dividendi. Ovviamente c'è anche da pagare l'imposta di bollo.
Tassazione rendite finanziarie
La tassazione sulle rendite finanziarie è passata dal 20% al 26% a partire dal 1 luglio 2014 (investimenti fatti da questa data ma anche i rendimenti maturati in seguito) su alcune tipologie di investimenti, mentre è rimasta al 12,50% per altri:- tassazione rendite finanziarie al 26% degli interessi per conti correnti, conti deposito, fondi comuni, gestioni patrimoniali, obbligazioni e bond bancari e societari, Etf, polizze vita e polizze di investimento, azioni e investimenti in Borsa in genere, trading (commodities, oro, forex...), opzioni... ovvero tutti i redditi da capitale (più sotto maggiori dettagli su tassazione dividendi e plusvalenze perchè dal 2018 ci sono novità importanti)
- tassazione rendite finanziarie al 12,50%: buoni fruttiferi postali della CDP, Titoli di Stato (Btp, Bot, Cct) e titoli equiparati emessi da organismi internazionali e obbligazioni emesse da Stati esteri white list e da loro enti territoriali (per i quali si è scesi dal 20% al 12,50% proprio dal 1 luglio 2014); attenzione: si rientra nella tassazione di capital gain se i Titoli di Stato sono venduti prima della scadenza, con appunto realizzo di capital gain, e dunque si paga il 26%
- tassazione fondi pensione: con la Legge di Stabilità 2015 è stata alzata dall'11,50% al 20%, come spiegato dettagliatamente nella guida Fondi Pensione: Tassazione Aumentata, anche per le Casse Previdenziali dei Professionisti
Tassazione capital gain
Dal 1 gennaio 2019 si è completata la riforma della tassazione delle plusvalenze percepite da persone fisiche non in regime di impresa ed è scomparsa la distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata per la tassazione delle plusvalenze: con effetto dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni fatte dal 1 gennaio 2019 (va specificato che per la tassazione di capital gain vale la data di vendita), le plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate al di fuori dell'esercizio d'impresa da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici sono soggette all’imposta sostitutiva del 26% al pari delle partecipazioni non qualificate.Per le plusvalenze prima di tale data, la tassazione delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate era al 49,72% se realizzate entro il 31 dicembre 2017, del 58,14% se realizzate nel 2018.
Venendo dunque meno dal 1 gennaio 2019 l'obbligo di distinguere plusvalenze / minusvalenze da partecipazioni qualificate o non qualificate, si può ritenere che possano anche compensarsi.
Tassazione capital gain piena e senza modifiche per le plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato.
Tassazione utili e dividendi
La tassazione di utili e dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa è stata anch'essa oggetto di recente riforma, eliminando anche in questo caso la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.Per sapere cosa riportare in dichiarazione dei redditi e quanto si paga di tasse occorre fare attenzione alle date e ad altri importanti fattori.
Con la Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) sono state parificate le partecipazioni qualificate e non qualificate, così che la tassazione di dividendi e utili distribuiti a partire da 1 gennaio 2019 debba seguire queste regole e sia soggetta ad aliquota secca al 26%: il contribuente non deve riportare in dichiarazione dei redditi perché sarà la società a versare la ritenuta d’acconto.
Invece la tassazione progressiva Irpef sarà su base imponibile del 58,14% (esenzione del 41,86%) con applicazione delle ordinarie aliquote Irpef per le società di persone e le persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali), mentre per le società di capitali la base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%).
Diverse le regole per la tassazione di dividendi e utili distribuiti fino al 31 dicembre 2018:
- tassazione progressiva Irpef sul 40% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2007 (periodo in cui l’aliquota Ires era al 33%)
- tassazione progressiva Irpef sul 49,72% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2016 (periodo in cui l’aliquota Ires era al 27,50%)
- tassazione progressiva Irpef sul 58,14% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2017 (periodo attuale in cui l’aliquota Ires è fissata al 24%)
- dal 2018 si applica la ritenuta a titolo di imposta pari al 26% sia sui soci titolari di partecipazioni qualificate che non