29 novembre 2021

Bail In per Fallimento Bancario: Conti Correnti e Depositi Tutelati Fino a 100mila Euro

Il bail in per salvare le banche dal fallimento tutela i correntisti fino a 100mila euro, rischi per obbligazioni e azioni.
In Italia le norme per il bail in, ovvero il salvataggio delle banche a rischio fallimento tramite i soldi di azionisti, obbligazionisti e grandi correntisti (chi ha conti correnti o deposito oltre i 100mila euro), sono state usate per i salvataggi di Banca Etruria, Banca Marche, CariFe, CariChieti, Popolare di Vicenza, Veneto Banca.

I salvataggi bancari col bail in degli istituti su menzionati sono avvenuti con la creazione di "bad bank" dove sono confluiti i crediti deteriorati: in pratica i crediti inesigibili sono stati ripagati con l'annullamento di azioni e obbligazioni subordinate, per salvare i conti correnti e deposito e far proseguire l'attività creando nuove banche che sono state poi acquistate da gruppi più grandi (nello specifico UBI Banca e Intesa Sanpaolo).


Funzionamento del bail in per evitare il fallimento bancario

Il bail in per il salvataggio di una banca in crisi è l'opposto del bail out (salvataggio esterno): se col secondo i costi ricadono praticamente su tutta la collettività in quanto effettuato con fondi pubblici, col primo invece gli oneri sono in primo luogo degli azionisti, poi di chi detiene obbligazioni della banca e infine, se ancora ce ne fosse bisogno, dei grandi correntisti, ovvero chi ha un conto corrente o deposito oltre i 100.000 euro (intaccata solo la parte eccedente oltre tale cifra, fino a tale somma c'è la protezione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).

Quando scatta il salvataggio bancario col bail in? Se l'azzeramento del capitale non basta a coprire le perdite e non si vuole la liquidazione. Le norme europee e di riflesso quelle italiane individuano nella Banca Centrale dello Stato l'autorità che deve gestire il bail in, dunque Bankitalia nel nostro caso: i tecnici di Via Nazionale devono anche definire in anticipo le modalità di gestione di eventuali crisi bancarie e dei piani di risoluzione.

Con le nuove norme sulla gestione del fallimento bancario sono tre le strade che si possono percorrere:
  1. liquidazione coatta amministrativa: simile alla procedura fallimentare ma gestita dalle autorità amministrative bancarie; la liquidazione è possibile se sussistono specifiche condizioni, non relative solo allo stato d'insolvenza e regolate dalle leggi speciali in materia bancaria.
  2. write down, ovvero la rivalutazione/riduzione/conversione in azione degli strumenti di capitale
  3. risoluzione, ovvero il bail in, per il quale conviene spendere qualche parola in più
Con la risoluzione del bail in lo scopo è la continuità delle funzioni della banca, insomma evitare il fallimento bancario vero e proprio, ma anche contenere gli oneri a carico delle finanze pubbliche (visto che, come detto, si vuole evitare il bail out) tutelando al contempo investitori e depositanti, soprattutto i "piccoli" per i quali ci sono le varie garanzie come quella del Fondo di Tutela.


Per il bail in, o programma di risoluzione di crisi bancaria, Bankitalia nomina un commissario che gestisce il processo; come specifica Il Sole 24 Ore:
    bail in per salvataggi bancari
  • possono essere cedute in tutto o in parte a un privato le azioni dell'intermediario a risoluzione
  • potrà essere creato un ente-ponte, o bridge bank, a cui potranno essere ceduti in blocco i beni e i rapporti giuridici dell'intermediario in risoluzione, quando le condizioni di mercato non permettono di trovare subito un acquirente privato
  • potrà essere creata una società veicolo per la gestione delle attività - la cosiddetta bad bank - a cui conferire alcuni beni dell'intermediario, per amministrarli e massimizzarne il valore di lungo periodo
Precisiamo che le perdite vengono sopportate in un preciso ordine, ovvero prima gli azionisti, in seguito chi detiene obbligazioni della banca, infine i grandi correntisti. In ogni caso è stabilito il principio del creditor worse off, ovvero che i creditori non devono sopportare perdite più elevate che se ci fosse la liquidazione coatta amministrativa.

Ribadiamo che i conti correnti e deposito fino a 100mila euro sono protetti e non subiscono perdite, invece le parti eccedenti possono essere utilizzate per il salvataggio (ovviamente si intende che si può fare un prelievo forzoso dai conti oltre tale giacenza, non che viene espropriato tutto oltre tale giacenza).

Escluse dal bail in le passività garantite, interbancarie con scadenza originaria minore di sette giorni; Bankitalia può tenere fuori anche altre passività se il bail in è superiore all'8% del totale passivo.